Un’economia circolare più sicura: database SCIP - Lisam

10 Novembre 2020

Un’economia circolare più sicura: database SCIP

Dopo mesi di preparazione, lo scorso 28 Ottobre, è stato reso disponibile il database SCIP (Substances of Concern In articles, as such or in complex object (Products)): una banca dati con tutte le informazioni sulle sostanze SVHC (Substances of Very High Concern – CMR, PBT e vPvB, sostanze con comprovata possibilità di effetti gravi per salute umana e ambiente) contenute in articoli in quanto tali o in oggetti complessi (prodotti), che saranno disponibili durante l’intero ciclo di vita degli articoli e prodotti, compresa la fase di smaltimento come rifiuto.

ECHA metterà a disposizione queste informazioni ad operatori nel settore rifiuti ed a consumatori, su richiesta, a partire da Febbraio 2021.

Seppure la banca dati sia stata lanciata con mesi di anticipo, l’obbligo scatterà solo a partire dal 5 Gennaio 2021. Nel frattempo, però, le aziende possono già iniziare a presentare le notifiche che saranno prese in considerazione da ECHA.

Il motivo di questo anticipo è scaturito, probabilmente, dal fatto che diverse associazioni di categoria, a livello europeo, hanno mostrato perplessità riguardo l’utilità e la fattibilità del database.

Lo scorso 21 Settembre, con una lettera inviata alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è stato chiesto di posticipare il termine di notifica di un anno per permettere alle aziende di testarlo e condurre studi, i cui risultati potevano essere presi in considerazione per modificare il database stesso.

Ma la richiesta non è stata accolta, anzi è stata confermata la data del 5 Gennaio 2021 ed è stato reso accessibile il database con anticipo, in modo da permettere alle aziende di prendere confidenza con il sistema.

L’obiettivo della banca dati SCIP è di avere a disposizione informazioni sulle sostanze chimiche pericolose presenti negli articoli e prodotte lungo il loro ciclo di vita, in modo da migliorare le operazioni di riciclo, riducendo così la produzione di rifiuti. Questo farà sì che, avendo a disposizione maggiori informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti, sarà possibile cercare sostanze alternative più sicure da utilizzare, portando così avanti e rafforzando quello che ci si è prefissati con il “Green Deal”, ovvero promuovere un’economia circolare più sicura.

Per economia circolare si intende “un nuovo modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo e riciclo di materiali e prodotti esistenti in modo da renderli utilizzabili il più lungo possibile”.

Il punto di partenza è proprio l’economia circolare!

Il 4 Luglio del 2018 sono entrate in vigore le quattro direttive del cosiddetto “Pacchetto economia circolare”, recepite da ogni Stato membro entro il 5 Luglio 2020, che hanno modificato le direttive su rifiuti, imballaggi, discariche, rifiuti elettrici ed elettronici, veicoli fuori uso e pile.

Tra queste vi è la Direttiva (UE) 851/2018 che modifica la Direttiva 2008/98/CE, detta “Direttiva Quadro Rifiuti”, i cui articoli 9.1 sull’adozione di misure atte a ridurre la produzione di rifiuti e 9.2 sull’istituzione di una banca dati da parte dell’Agenzia Europea si traducono nel database SCIP.

Prima di entrare nel merito del database, attori coinvolti e modus operandi, è necessario specificare cosa si intende per articolo secondo l’art. 3.3 del REACH: “un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica”.

Importante sottolineare che questa definizione copre anche l’“oggetto complesso” (o anche prodotto complesso), costituito da più di un articolo uniti e assemblati in maniera diversa (meccanicamente o utilizzando sostanze/miscele).

Gli articoli che vengono assemblati o uniti insieme rimangono articoli, purché mantengano una forma, una superficie o un disegno specifici, che siano più decisivi per la loro funzione di quanto non lo sia la loro composizione chimica oppure finché non diventino rifiuti.

Secondo il REACH diversi sono gli obblighi connessi agli articoli:

  • Art. 7.2 – Ogni produttore o importatore di articoli notifica all’Agenzia Europea, a norma del paragrafo 4 del presente articolo, se una sostanza soddisfa i criteri di cui all’art. 57 ed è identificata a norma dell’art. 59, paragrafo 1, se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

a) la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi complessivamente superiori ad 1 tonnellata all’anno per produttore o importatore;

b) la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.

  • Art. 33 – il fornitore di un articolo contenente una sostanza che rispondono ai criteri di cui all’ art. 57 (sostanze SVHC) ed è stata identificata a norma dell’art. 59 (Candidate List) in concentrazione superiore allo 0.1% in peso/peso, deve comunicare al destinatario e al consumatore, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per un uso sicuro dell’articolo, incluso il nome della sostanza in questione.

A questi si affianca l’obbligo di notifica al database SCIP che va ad integrare gli obblighi già esistenti a norma dell’articolo 33 del REACH, ma non va a sostituire l’obbligo di notifica ai sensi dell’articolo 7.2.

I soggetti obbligati alla notifica SCIP sono:

  • Produttori e assemblatori UE;
  • Importatori UE;
  • Distributori UE di articoli ed altri soggetti che immettono articoli sul mercato.

A partire dal 5 Gennaio 2021, questi dovranno preparare un dossier di notifica da trasmettere ad ECHA con le informazioni su articoli o prodotti, immessi sul mercato europeo, contenenti sostanze SVHC, presenti nell’elenco delle sostanze candidate, in concentrazione superiore allo 0.1 % p/p.

Le informazioni da includere nel dossier sono diverse, alcune delle quali obbligatorie come identificatori dell’articolo, informazioni sulle sostanze SVHC contenute, istruzione per l’uso sicuro dell’articolo, ed altre opzionali come caratteristiche ed immagine dell’oggetto, istruzioni per il disassemblaggio.

Il workflow prevede 4 step:

1) Raccolta dei dati;

2) Preparazione del dossier;

3) Invio del dossier mediante il portale di presentazione di ECHA (ECHA Cloud Service);

4) Report di avvenuta notifica SCIP.

Una volta raccolti i dati richiesti, la notifica può essere preparata utilizzando 3 metodi:

  • online con “IUCLID Cloud”;
  • offline con “IUCLID 6” (Server + Desktop);
  • sistema aziendale System-to-System (S2S), che non prevede l’utilizzo di IUCLID.

La scelta della modalità da utilizzare è a discrezione dell’utente, in base alla quantità di notifiche da preparare: l’opzione S2S agevola le aziende che dovranno presentare molteplici notifiche, mentre le modalità online e offline con IUCLID possono essere l’opzione giusta qualora le notifiche siano poche.

Indipendentemente dalla modalità scelta e prima dell’inserimento nella banca dati SCIP, tutti i dati presentati vengono sottoposti ad un processo di validazione in IUCLID e nello stesso portale di ECHA, secondo regole stabilite dall’Agenzia Europea stessa.

Se la validazione è andata a buon fine e l’invio del dossier tramite il portale di ECHA è avvenuto correttamente, all’utente verrà inviato un report di conferma dell’avvenuta notifica.

Di seguito un’immagine che riassume tutto il processo a seconda della modalità di notifica scelta:

Da segnalare che il 19 Novembre prossimo è previsto un webinar da parte di ECHA, in cui verranno illustrate tutte le funzionalità e gli strumenti del database.

A partire da Gennaio 2021, nonostante le numerose perplessità, le aziende che producono, assemblano, importano e distribuiscono articoli verranno messe di fronte ad una nuova sfida e ad un notevole lavoro, perché l’attuazione del database presuppone la conoscenza dei propri obblighi rispetto al regolamento REACH, ma anche la conoscenza minuziosa di ogni singolo articolo/prodotto che viene immesso sul mercato europeo.

La banca dati SCIP rappresenta un altro tassello per promuovere lo sviluppo di un’economia circolare sempre più sicura e, sebbene rappresenti un “tasto dolente” per gli attori obbligati, porta con sé numerosi vantaggi:

1) maggiore ricerca di alternative più sicure nella produzione di articoli e prodotti, ma allo stesso tempo efficaci, per ridurre così l’impatto sulla salute umana e sull’ambiente;

2) aiuterà i gestori dei rifiuti nell’identificare i materiali da riciclare che contengono sostanze pericolose ed adottare nuove pratiche nella gestione dei rifiuti, utilizzandoli come risorse;

3) permetterà ai consumatori di sapere quali sostanze sono presenti in prodotti che solitamente acquistano e di fare scelte più consapevoli, come preferire un prodotto rispetto ad un altro e soprattutto utilizzarlo e smaltirlo nella maniera più adeguata.

Dott.ssa Chim. Claudia Imperato

Autore

Lisam Italy