Restrizione n.74 – Uso sicuro dei diisocianati -

26 Luglio 2023

Restrizione n.74 – Uso sicuro dei diisocianati

Obbligo di formazione per gli utilizzatori industriali e professionali

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n.2020/1149 del 3 agosto 2020 è stata introdotta la restrizione n.74 che limita l’utilizzo dei diisocianati con unità di idrocarburi alifatici o aromatici di lunghezza non specificata in applicazioni industriali e professionali.

I diisocianati vengono utilizzati in una vasta gamma di settori ed applicazioni, come schiume, rivestimenti, adesivi, sigillanti ecc. e molti di loro rientrano nell’Allegato VI del CLP con una classificazione armonizzata di sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 (H334) e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 (H337).

Come si è arrivati alla restrizione n.74?

Nel 2016 la Germania ha presentato all’ECHA un fascicolo a norma dell’articolo 69 del REACH al fine di avviare la procedura di restrizione di cui agli articoli da 69 a 73 di tale regolamento. Il fascicolo segnalava che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determinava asma professionale nei lavoratori, portando ad un numero elevato di malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (oltre 5000 casi/anno).

La restrizione proposta nel fascicolo a norma dell’allegato XV mirava a limitare l’uso dei diisocianati in applicazioni industriali e professionali ai casi in cui è stata attuata una combinazione di misure tecniche e organizzative ed è stato seguito un corso di formazione minimo standardizzato.

Negli anni successivi la proposta è stata valutata dal RAC (Comitato per la valutazione dei rischi) e dal SEAC (Comitato per l’analisi socioeconomica) come la misura più appropriata a livello dell’Unione per affrontare i rischi individuati connessi all’esposizione a tali sostanze. Ciò ha comportato l’adozione da parte della Commissione Europea del Regolamento (UE) 2020/1149 che modifica l’allegato XVII introducendo la restrizione n.74.

La restrizione n.74 prevede due importanti scadenze per quanto riguardo l’uso e l’immissione sul mercato dei diisocianati:

24 agosto 2023USO

    dopo tale data, i diisocianati non possono essere utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

    • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    • il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

    24 febbraio 2022IMMISSIONE SUL MERCATO

    dopo tale data, non è possibile immettere sul mercato i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali a meno che:

    • la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso, o
    • il fornitore garantisca che il destinatario delle sostanze o delle miscele disponga di informazioni sui requisiti di cui al paragrafo 1, lettera b), e che sull’imballaggio figuri la seguente dicitura, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

    La formazione, in presenza o in modalità online, deve essere condotta da un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro e il datore di lavoro (o lavoratore autonomo) deve documentare il completamento della formazione con esito positivo.

    Gli argomenti della formazione sono riportati in maniera dettagliata nel testo della restrizione stessa a seconda del settore d’uso e modalità di utilizzo delle sostanze, prevedendo così una formazione generale, di livello intermedio e di livello avanzato. La formazione dovrà essere rinnovata almeno ogni 5 anni.

    Da sottolineare che la formazione dei diisocianati rientra nella formazione obbligatoria per i lavoratori che in Italia è regolamentata dagli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.

    Come riportato al punto 7 della restrizione, di rilievo è la figura del fornitore che:

    deve garantire che il destinatario disponga dei materiali didattici e abbia accesso ai corsi di formazione di cui ai paragrafi 4 e 5 nelle lingue ufficiali degli Stati membri in cui fornisce le sostanze e le miscele. Nell’ambito della formazione deve essere tenuto conto della specificità dei prodotti forniti, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione.”

    Dovrà, quindi, indicare ai clienti le modalità di formazione; conoscere i loro usi e soprattutto tenere traccia della formazione avvenuta con documentazione che attesti l’esito positivo del test finale e monitorare che la formazione avvenga ogni 5 anni. Dovrà anche formare gli addetti alle vendite così da garantire che i prodotti vengano venduti solo ad utilizzatori formati.

    Infine, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. 133/2009, il mancato rispetto di una restrizione dell’Allegato XVII del REACH comporta l’arresto fino a 3 mesi o un’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.

    Dott.ssa Chim. Claudia Imperato

    Autore

    Lisam Italy