Le principali novità introdotte con il Regolamento UE 2020/878
Diverse sono le novità previste per Gennaio 2021, tra queste c’è quella riguardante la Scheda di Dati di Sicurezza. Infatti, lo scorso Giugno è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento UE 878/2020 relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza”, che modifica l’Allegato II del Regolamento REACH ed andrà ad abrogare l’attuale Regolamento UE 830/2015.
Lo scopo del nuovo Regolamento è, in primo luogo, di rafforzare ulteriormente le informazioni riguardo sostanze e miscele e, quindi, migliorare la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento con l’introduzione di specifiche prescrizioni per le nanoforme ed interferenti endocrini, ma anche di adeguarsi alla sesta e settima revisione del GHS (XII ATP) ed all’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1272/2008, che introduce l’identificatore unico di formula (UFI).
Le novità introdotte dal nuovo regolamento riguardano modifiche formali e/o sostanziali delle sezioni 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11 e 12 e 14.
Ma andiamo a vederle più nel dettaglio:
Sezione 1
Nella sottosezione “1.1. Identificatore di prodotto”, se richiesto, deve essere riportato l’identificatore unico di formula (UFI) per le miscele pericolose non imballate ad uso industriale, secondo l’Allegato VIII, parte A, sezione 5 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Se viene redatta una sola Scheda di Dati di Sicurezza per diverse forme di una stessa sostanza, è bene specificare a quale forma sono riferite le informazioni; oppure è possibile preparate una SDS per ogni forma della sostanza.
Se la SDS riguarda una o più nanoforme o sostanze che includono nanoforme, questo deve essere indicato utilizzando la parola “nanoforma”.
Sezione 2
Nella sottosezione “2.3. Altri Pericoli”, bisogna indicare se la sostanza è stata inclusa nell’elenco stabilito a norma dell’art. 59 (Candidate List) per le proprietà di interferenza con il sistema endocrino e se è stata identificata come avente proprietà di interferenza con il sistema endocrino, ciò conformemente ai criteri stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2017/2100 o nel Regolamento (UE) 2018/605.
Devono essere fornite informazioni per ogni componente della miscela presente in concentrazione pari o superiori allo 0.1% in peso.
Sezione 3
Per le sostanze, in sottosezione “3.1 Sostanze”, bisogna indicare il limite di concentrazione specifico, il fattore moltiplicatore M e la stima della tossicità acuta per la sostanza di cui all’Allegato VI, parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.
Se la sostanza è in nanoforma ed è registrata, devono essere indicate le caratteristiche delle particelle che la costituiscono, come descritto nell’Allegato VI.
Se invece, la sostanza non è registrata ma la scheda di dati di sicurezza riguarda una nanoforma, le cui caratteristiche influiscono sulla sicurezza della sostanza stessa, bisogna indicare tali caratteristiche.
Per le miscele, in sottosezione “3.2. Miscele”, cambierà il modo di indicare le sostanze contenute in esse, poiché sono stati rivisti i limiti di concentrazione per le seguenti classi di pericolo, di cui si riportano gli estratti dal Regolamento UE 878/2020:
- Sensibilizzazione delle vie respiratorie e per la pelle, i limiti di concentrazione sono stati stabili in base a differenziazione e categoria di pericolo.
NB. Se una sostanza classificata per questa classe di pericolo ha un limite di concentrazione specifico, dovrà essere indicata se presente in concentrazione uguale o superiore ad un decimo del limite di concentrazione specifico.
2. Tossicità specifica per organi bersaglio – Singola Esposizione, è stata aggiunta anche la categoria 3 per il limite di concentrazione 1%.
3. Pericolo in caso di Aspirazione, il limite è stato abbassato dall’attuale 10% all’1%.
Inoltre, per le miscele che rispondono ai criteri di classificazione bisogna indicare le sostanze che presentano proprietà di interferenza con il sistema endocrino, se presenti in una concentrazione ³ 0.1%. Per le miscele che non rispondono ai requisiti di classificazione la concentrazione è 0.1% sia per gli interferenti endocrini sia per sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 1A, 1B o 2 o con effetti sulla o attraverso lattazione.
Sezione 5
La sezione viene rinominata “SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio”.
Sezione 8
La sezione viene rinominata “SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale”.
Sezione 9
Per ogni parametro chimico-fisico, vengono indicate in dettaglio tutte le informazioni da riportare; se non sono disponibili è necessario riportare le motivazioni.
Viene introdotta la sottosezione “9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici” dove indicare proprietà, caratteristiche di sicurezza e i risultati delle prove atte a giustificare la classificazione della sostanza o miscela.
Altra sottosezione introdotta è la “9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza” dove riportare determinate proprietà, come velocità di evaporazione, miscibilità, corrosività, ecc.
Sezione 10
Viene richiesto di riportare informazioni riguardo gli esplosivi desensibilizzati in sottosezione “10.2. Stabilità chimica” e in sottosezione “10.4. Condizioni da evitare”.
Sezione 11
La sottosezione 11.1 cambia da “11.1. Informazioni degli effetti tossicologici” in “11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel Regolamento (CE) n. 1272/2008”.
È stata aggiunta una nuova sottosezione, la “11.2. Informazioni su altri pericoli”, dove riportare informazioni sugli effetti avversi per la salute, causati da sostanze con proprietà di interferenza con il sistema endocrino.
Sezione 12
La sottosezione 12.6, cambiando in “12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino”, cede il suo nome attuale alla nuova sottosezione “12.7 Altri effetti avversi”.
Sezione 14
Vengono rinominate due sottosezioni: “14.1. Numero ONU o numero ID” e “14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto”.
Il Regolamento UE n. 878/2020 entra in vigore a partire dal 1° Gennaio 2021, ma fino al 31 dicembre 2022 sarà possibile continuare a fornite le Schede di Dati di Sicurezza che non sono interessate dalle prescrizioni sopra indicate.
Dott.ssa Chim. Claudia Imperato