Proposta di modifica al Regolamento CLP
Nel quadro generale del Green Deal, che prevede l’utilizzo di sostanze chimiche più sicure e sostenibili all’interno dell’Unione Europea, arriva dalla Commissione Europea la proposta di modifica al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
Il 19 dicembre 2022 è stata, infatti, pubblicata la bozza che modificherà il regolamento, insieme ad un atto delegato che introduce nuove classi di pericolo.
Per l’entrata in vigore bisogna attendere l’approvazione da parte del Parlamento e del Consiglio Europeo.
Tra le motivazioni, che hanno spinto la Commissione a questa modifica, vi è l’evidenza che i processi di identificazione e comunicazione di molte sostanze chimiche ed articoli non avvengono in maniera corretta, a causa delle procedure di valutazione e di classificazione inadeguate utilizzate da ogni attore.
Viene messo in risalto, infatti, che nell’ Inventario C&L dell’Agenzia Europea (ECHA) sono presenti più classificazioni (spesso contrastanti e/o obsolete) per una stessa sostanza a causa delle diverse informazioni considerate dai notificanti. A tal proposito, il nuovo regolamento mirerà alla pulizia dell’inventario, dando un periodo di 6 mesi ai notificanti per aggiornare le loro notifiche C&L.
Alla luce di quanto precedentemente detto, la revisione del regolamento prevederà chiarimenti e migliorie nei processi di trasmissione, classificazione e comunicazione dei pericoli delle sostanze chimiche. Chiarirà le regole da applicare per etichette più efficaci e comprensibili per i consumatori e meno onerose per i fornitori, prevedendo anche delle esenzioni, in modo che tutte le norme vengano applicate dagli attori interessati della catena di approvvigionamento.
Questo riguarderà anche i prodotti venduti online, problematica non considerata prima dal CLP, che dovranno rispettare i requisiti in termini di classificazione, etichettatura ed imballaggio.
IDENTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI PERICOLI
Al fine di migliorare l’efficienza nella comunicazione dei pericoli, le etichette dovranno essere più efficaci, accessibili e comprensibili da parte degli utilizzatori di sostanze chimiche. Senza pregiudicare la sicurezza, verranno fornite istruzioni per ridurre anche gli oneri amministrativi da parte delle aziende.
Il regolamento introdurrà delle nuove regole minime di formattazione obbligatorie in base alla capacità dell’imballaggio in termini di dimensioni dell’etichetta, dei pittogrammi e del carattere.
Saranno previste anche etichette pieghevoli e digitali. In quest’ultimo caso si tratterebbe di un “passaporto” del prodotto disponibile in più lingue, facilmente accessibile ma che non tenga traccia di alcun dato dell’utente. Le informazioni in esso contenute dovranno riguardare solo informazioni non obbligatorie secondo il sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle Nazioni Unite inerenti la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente, in quanto queste dovranno sempre essere riportate sull’etichetta della confezione.
ALLEGATO VIII – NOTIFICHE PCN
In merito all’Allegato VIII, c’è un’importante novità nel campo di applicazione, ovvero l’introduzione della figura del distributore tra i soggetti responsabili della notifica ai Centri Antiveleni (CAV) in UE.
Altre aggiunte riguardano la definizione di “composizione conforme ad una formula standard” per cemento, gesso e calcestruzzo; l’obbligo di fornire nome e descrizione del prodotto della formula standard per il carburante e le modalità per identificare la miscela, il notificante e il punto di contatto.
INTRODUZIONE DI NUOVE CLASSI DI PERICOLO
Con un atto delegato verrà modificato l’Allegato I, introducendo nuove classi di pericolo e corrispondenti criteri di classificazione per sostanze e miscele con le seguenti proprietà:
- alterazione del sistema endocrino – interferenti endocrini (ED) per la salute umana e per l’ambiente;
- persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT);
- molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
- persistenti, mobili e tossiche (PMT);
- molto persistenti e molto mobili (vPvM).
Verrà data priorità a queste classi di pericolo nel processo di classificazione armonizzata in modo da contribuire al raggiungimento di un ambiente privo di sostanze tossiche, come previsto dal Green Deal dell’Unione Europea, e alla salvaguardia della salute umana.
Importante sottolineare che l’introduzione di queste nuove classi di pericolo comporterà nuovi obblighi per gli importatori extra-UE/SEE e produttori UE/SEE quali, ad esempio, la valutazione dei nuovi dati disponibili con conseguente classificazione delle sostanze, aggiornamento delle notifiche C&L e dossier di registrazione.
Ci saranno obblighi anche a carico dell’utilizzatore a valle che sarà tenuto a classificare ed etichettare nuovamente le sostanze e le miscele, aggiornando adeguatamente le proprie SDS.
Dott.ssa Chim. Claudia Imperato