Prescrizioni per la compilazione delle SDS - Lisam

28 Febbraio 2022

Prescrizioni per la compilazione delle SDS

Sezione 9: Proprietà fisiche e chimiche

L’adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS (XII ATP) e dell’Allegato VIII del Regolamento (CE) n. 1272/2008 ha comportato il riesame delle informazioni da riportare nella Scheda di Dati di Sicurezza (SDS).

Il 16 luglio 2020 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2020/878, relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle Schede di Dati di Sicurezza”, che rappresenta la terza modifica dell’Allegato II del REACH nel corso di 10 anni ed è applicabile dal 1° gennaio 2021.

Quasi tutte le sezioni sono state modificate dal punto di vista formale e sostanziale: la sezione 9, riguardante le “Proprietà fisiche e chimiche”, è stata particolarmente interessata anche perché le informazioni da riportare in tale sezione sono collegate con la pericolosità della sostanza/miscela ed è bene che ci sia coerenza non solo con il dossier di registrazione o CSR, ma soprattutto con altre sezioni della SDS quali, ad esempio, la sezione 2.

Secondo il nuovo regolamento, per ogni parametro chimico-fisico, i dati a disposizione devono essere riportati in dettaglio, le proprietà identificate chiaramente: unità di misura appropriate; metodo di determinazione; condizioni di misurazione e di riferimento.

In caso di dati non disponibili o di inapplicabilità di talune proprietà alla sostanza/miscela in oggetto, se possibile, è necessario fornire le ragioni.

Ne consegue, che una sezione così compilata, non è più conforme:

Spesso accade che non si abbiano a disposizione dati sulla miscela per determinate proprietà chimico-fisiche; per sopperire a questa mancanza, il regolamento permette di riportare il dato di una sostanza componente la miscela, che deve essere identificata chiaramente:

La novità del Regolamento (UE) 2020/878 che salta subito all’occhio è lo sdoppiamento della sezione 9.2 nelle sottosezioni: 

  • “9.2.1. Informazioni relative alle classi di pericoli fisici” dove vengono riportate proprietà, caratteristiche di sicurezza e risultati delle prove atte a giustificare la classificazione della sostanza o miscela;
  • “9.2.2. Altre caratteristiche di sicurezza” dove riportare determinate proprietà, come velocità di evaporazione, miscibilità, corrosività, ecc.

Le proprietà da includere obbligatoriamente nella SDS sono riportate di seguito e, salvo altre indicazioni del regolamento, “le condizioni standard” di temperatura e pressione sono rispettivamente 20°C e 101,3 kPa.

Sezione 9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

  • Aspetto – applicando le definizioni di gas, liquido e solido dell’Allegato I del CLP, bisogna indicare lo stato fisico (se solido, deve essere specificata la granulometria) ed il colore della sostanza o miscela all’atto della fornitura;
  • odore – la descrizione qualitativa deve essere riportata e, se disponibile, anche la descrizione quali-quantitativa della soglia olfattiva;
  • pH – non viene applicato ai gas e deve essere indicato per i prodotti così come forniti o, nel caso di un solido, deve essere fornito il pH di un liquido acquoso o di una soluzione acquosa ad una determinata concentrazione;
  • punto di fusione/punto di congelamento – non si applica ai gas e se prima o durante la fusione si verifica decomposizione o sublimazione, questo deve essere segnalato. Se non è possibile determinare tecnicamente il punto di fusione/di congelamento di una miscela, occorre specificarlo. Per cere e paste, invece, deve essere indicato il punto di rammollimento;
  • punto di ebollizione/punto iniziale di ebollizione ed intervallo – se il punto di ebollizione è molto elevato o la decomposizione si verifica prima dell’ebollizione alla pressione standard, la si può indicare utilizzando una pressione inferiore a quella standard. Per le miscele, se non è tecnicamente possibile determinare il punto di ebollizione, può essere indicato il punto di ebollizione dell’ingrediente con il valore più basso;
  • infiammabilità – si applica a gas, liquidi e solidi e deve essere indicata anche se la sostanza/miscela non è classificata in relazione a tale proprietà. Se disponibile ed appropriato, si può indicare se l’effetto di accensione è diverso da quello di una normale combustione e l’infiammabilità in condizioni non standard. Informazioni più dettagliate possono essere riportate direttamente in sezione 9.2.1.;
  • limite inferiore e superiore di esplosività/infiammabilità – non si applica ai solidi e per i liquidi è da indicare almeno il limite inferiore: se il punto di infiammabilità è -25°C, può non essere possibile determinare il limite superiore a T standard; se invece è >20°C può non essere possibile determinare il limite inferiore o superiore a T standard. Per cui è raccomandato indicare i valori a T più elevate;
  • punto di infiammabilità – non si applica a gas, aerosol e solidi. Se non è disponibile un valore per la miscela, si fa riferimento alla/e sostanza/e con il punto di infiammabilità più basso;
  • temperatura di autoaccensione si applica solo a gas e liquidi. Se non disponibile il valore della miscela, si indica il valore delle sostanze con il valore più basso;
  • temperatura di decomposizione – si applica solo a sostanze/miscele autoreattive, a perossidi organici e altre sostanze/miscele che possono decomporsi. Si può indicare la TDAA (temperatura di decomposizione autoaccelerata) ed il volume ai quali si applica tale valore oppure la T iniziale di decomposizione;
  • tensione di vaporeper i fluidi volatili, deve essere indicata anche la tensione di vapore a 50°C, mentre per miscele liquide o di gas liquefatti si deve indicare un intervallo;
  • densità relativa di vapore – si applica solo a gas e liquidi e deve essere riportata in base all’aria a 20°C;
  • densità/densità relativa – si applica solo a liquidi e solidi e deve essere specificata se si tratta della densità assoluta (g/cm3 o kg/m3) o della densità relativa (adimensionale), prendendo come riferimento l’acqua a 4°C;
  • solubilità – generalmente si fa riferimento all’acqua, ma si possono utilizzare anche solventi polari e non polari. Per le miscele, è da specificare se la solubilizzazione è completa o parziale;
  • coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico) – non si applica alle miscele e ai liquidi inorganici e ionici. Per le nanoforme bisogna indicare la stabilità della dispersione nei diversi mezzi di prova;
  • viscosità cinematica – si applica solo ai liquidi. L’unità di misura è mm2/s. Da indicare il comportamento tixotropico o reopessico dei liquidi non newtoniani;
  • caratteristiche delle particelle – si applica solo ai solidi e comprende una serie di indicazioni quali dimensioni, distribuzione dimensionale, forma, stato di aggregazione, polverosità ecc. di grande rilievo nel caso di una sostanza in nanoforma tal quale o contenuta in una miscela. Queste informazioni possono essere inserite integralmente in sezione 9.1, o riportandone semplicemente un riferimento se già indicate in dettaglio in un’altra sezione, come la sezione 3.

Sezione 9.2 – Altre informazioni

Le informazioni riportate in questa sottosezione sono utili ai fini dell’uso sicuro della sostanza o miscela.

Sezione 9.2.1 – Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Vengono elencate le proprietà, caratteristiche di sicurezza e i risultati delle prove quando una sostanza o miscela è classificata nella classe di pericolo fisico corrispondente (Aerosol, gas comburenti e sotto pressione, liquidi e solidi infiammabili…). Vi è la possibilità di aggiungere in questa sottosezione anche dati relativi a specifici pericoli che però non comportano una classificazione, come risultati negativi di prove effettuate.

Sezione 9.2.2 – Altre caratteristiche di sicurezza

Sono riportate altre proprietà quali sensibilità meccanica, miscibilità, corrosività, velocità di evaporazione, potenziale di ossido-riduzione e qualsiasi altra proprietà pertinente per l’uso sicuro della sostanza o della miscela.

Si ricorda che, in conformità con l’articolo 2 del Regolamento (UE) 2020/878, le schede di dati di sicurezza compilate in conformità al vecchio Regolamento (UE) 2015/830 possono continuare ad essere fornite fino al 31/12/2022.

Dott.ssa Chim. Claudia Imperato

Autore

Lisam Italy