Precursori di esplosivi: Regolamento (UE) 2019/1148 -

28 Luglio 2021

Precursori di esplosivi: Regolamento (UE) 2019/1148

Sebbene l’Unione Europea, già con il regolamento (UE) 98/2013, abbia iniziato a disciplinare la messa a disposizione, da parte di privati, di sostanze e miscele utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi a livello comunitario, ha ritenuto necessario intervenire con l’emanazione di un nuovo regolamento per la sicurezza pubblica, minacciata dal terrorismo ed attività criminali, e rafforzare quindi il sistema di controllo su tutto il territorio europeo.

Certo, il regolamento (UE) 98/2013 ha limitato l’uso e l’accesso ai precursori di esplosivi, ma allo stesso tempo ha creato caos all’interno dell’Unione Europea, poiché ogni Stato Membro aveva piena facoltà di decidere le modalità di controllo, se e come concedere ai privati l’accesso a tali sostanze tramite un proprio sistema di licenze e registrazioni.

Il regolamento (UE) 2019/1148, entrato in vigore lo scorso 1 Febbraio 2021, abroga il regolamento (UE) 98/2013 ed introduce nuovi criteri armonizzati per tutto il territorio comunitario per la messa a disposizione, l’introduzione, la detenzione e l’uso di sostanze/miscele precursori di esplosivi, potenzialmente utilizzate per la fabbricazione di esplosivi, con lo scopo di limitarne l’uso da parte di privati, con l’introduzione di nuovi limiti e divieti.

Il regolamento assicura anche una migliore e adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo tutta la catena di approvvigionamento.

 Nel regolamento vengono distinte due tipologie di precursori esplosivi:

  • precursori di esplosivi soggetti a restrizioni: “sostanza elencata nell’allegato I, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nella colonna 2 della tabella dell’allegato I, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui una sostanza elencata nel suddetto allegato è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite”;
  • precursori di esplosivi disciplinati: “sostanza elencata nell’allegato I o II, ivi compresa una miscela o altra sostanza in cui è presente una sostanza elencata in tali allegati, escluse le miscele omogenee di più di 5 ingredienti in cui la concentrazione di ciascuna sostanza elencata nell’allegato I o II è inferiore all’1% p/p”.

ALLEGATO I – Precursori esplosivi soggetti a restrizione

Questo allegato comprende sostanze molto pericolose che possono essere facilmente utilizzate per scopi terroristici e, per tal motivo, sono soggette a restrizione e a determinati obblighi.

Vi troviamo 9 sostanze, alcune di uso comune come l’acido nitrico, l’acido solforico e il perossido di idrogeno; queste sostanze, tal quali o in miscela, in concentrazioni superiori a dei valori limiti stabiliti nella colonna 2, non possono essere messe a disposizione dei privati.

La concessione a privati, in concentrazioni comprese tra i valori limite presenti in colonna 2 e 3, può avvenire solo su licenza d’uso da parte dello Stato Membro. Quest’ultimo può rilasciare la licenza se, prima di tutto, ha istituito un sistema di licenza e solo se viene dimostrata la legittimità dell’uso previsto o l’intenzione da parte del privato.

(Si fa notare che per alcune sostanze, come il nitrato di ammonio, non è concesso il rilascio di licenza perché non esiste alcun uso legittimo da parte di privati).

La licenza eventualmente rilasciata ha validità di tre anni e nell’Allegato III del presente regolamento viene riportato il formato che gli Stati Membri possono utilizzare. Quelle rilasciate a norma del vecchio regolamento (UE) 98/2013 restano valide fino alla data di validità indicata sulla stessa licenza, per poi dover essere rinnovate secondo il nuovo regolamento.

A tal proposito, l’Italia non ha previsto un sistema di licenze, quindi queste sostanze in determinate concentrazioni non possono essere vendute ai privati.

Da sottolineare che, nel caso di un utilizzatore professionale, l’uso di tali sostanze è sempre consentito, previa verifica da parte dell’operatore economico dell’identità e dell’uso previsto.

ALLEGATO II – Precursori esplosivi soggetti a segnalazione/disciplinati

Sono comprese 9 sostanze, tra cui l’acetone e il magnesio in polvere, che non sono soggette a restrizioni ma nel caso di transazioni sospette, sparizioni e i furti significativi sono soggette a segnalazione entro 24 ore dal momento dell’accertamento dell’evento.

Obbligo di segnalazione riguarda l’operatore economico, il privato e l’utilizzatore professionale.

Come già accennato, anche le sostanze soggette a restrizione (allegato I) rientrano e vige l’obbligo di segnalazione presso i punti di contatto nazionali (nel caso dell’Italia, è il Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno), in concentrazioni inferiori ai valori limite indicati nella colonna 2 della tabella dell’allegato I.

Nell’ambito delle due tipologie di precursori di esplosivi, viene messa in rilievo la figura dell’operatore economico (diversa dall’utilizzatore professionale, che acquista o introduce un precursore di esplosivi solo per uso proprio), definito come: “ogni persona fisica o giuridica o ente pubblico, o gruppo di tali persone o enti che mettono precursori di esplosivi disciplinati a disposizione sul mercato, offline od online, compreso su mercati online”.

L’operatore economico, infatti, ha una serie di obblighi rispetto a tale regolamento:

lungo tutta la catena di approvvigionamento, ha l’obbligo di

  • informare il destinatario (che sia un privato, un utilizzatore professionale o un altro operatore economico) che il prodotto che si va ad acquistare è soggetto a restrizioni o a segnalazione; questo lo può fare mediante un’indicazione sull’etichetta, nella scheda di dati di sicurezza o in un documento che accompagna il prodotto stesso;
  • formare il personale coinvolto nella vendita dei precursori di esplosivi in modo che esso sia a conoscenza e consapevole di quali prodotti contengono determinate sostanze;
  • conservare i dati di tutte le transazioni per almeno 18 mesi, a partire dalla data della transazione, per la tracciabilità e in modo da poter aiutare le autorità nel lavoro di indagine, sorveglianza e prevenzione, se necessario.

Al momento della vendita, invece, deve sempre verificare

  • l’identità dell’acquirente (a meno che non sia avvenuta nell’arco di un anno da tale transazione);
  • la validità della licenza per i precursori soggetti a restrizione;
  • l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale del potenziale cliente;
  • che l’uso previsto sia compatibile con l’attività commerciale, imprenditoriale o professionale.

Per far ciò, può avvalersi del modulo di “Dichiarazione del cliente”, messo a disposizione dal regolamento stesso nell’Allegato IV.

L’operatore economico, qualora dubiti della legittimità dell’uso previsto e ritenga sospetta una transazione, può rifiutarsi di darne seguito e può fare una segnalazione al punto di contatto nazionale istituito, a prescindere se il potenziale cliente sia un privato, un utilizzatore professionale o un operatore economico.

Anche ogni Stato Membro ha un ruolo rilevante nell’applicazione di tale regolamento.

Oltre a dover istituire dei punti di contatto nazionali disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per ricevere segnalazioni su transazioni sospette, furti e sparizioni e dover comunicare alla Commissione le modalità attuate per il regime di licenze, deve:

  • sensibilizzare gli operatori di ciascun settore che prevede l’utilizzo di precursori di esplosivi disciplinati;
  • erogare corsi di formazione per autorità doganali, autorità di contrasto e operatori di primo intervento in merito al riconoscimento dei precursori di esplosivi disciplinati;
  • se ritenuto necessario, subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, introduzione, detenzione e uso di una sostanza che non è presente negli allegati I e II, ma che può essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi (in questo caso, è necessario informare la Commissione, indicando i motivi della decisione e la Commissione può prendere o meno in considerazione la modifica degli allegati con l’aggiunta della sostanza).

Gli Stati Membri devono garantire ispezioni e controlli periodici, stabilendo sanzioni in caso di violazione del regolamento e la Commissione, a tal proposito, fornisce delle linee guida da dover seguire.

I risultati dei controlli, con distinzione tra attività online e offline, devono essere forniti entro il 2 febbraio 2022 e poi su base annuale alla Commissione.

In particolare, devono essere fornite informazioni riguardo le transazioni sospette, sparizioni e furti dignificativi; numero di domande di licenze ricevute/rilasciate e motivi di un eventuale rifiuto del rilascio; azioni di sensibilizzazione; ispezioni effettuate ed operatori economici coinvolti.

 In tema di sanzioni, in Italia seguono il Codice penale:

  • art. 678-bis, per chi usa, detiene o mette a disposizione di privati precursori di esplosivi tal quali o in miscela dell’allegato I;
  • art. 679-bis, per le mancate segnalazioni di furti e sparizioni di sostanze presenti in allegato I e II, tal quali o in miscela.

Dott.ssa Chim. Claudia Imperato

Autore

Lisam Italy