Novità introdotte con l’ADR 2023
L’ADR (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) è un accordo siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con la Legge del 12 agosto 1962 n.1839.
A livello europeo il trasporto terrestre ed interno di merci pericolose è regolamentato dalla Direttiva 2008/68/CE, recepita in Italia con il D. Lgs 27 gennaio 2010, n.35.
Il testo dell’ADR è soggetto a revisione biennale e per questo la nuova versione 2023 entrerà in vigore il 1° gennaio 2023. La misura transitoria al capitolo 1.6.1.1, però, consente di usufruire del periodo transitorio di 6 mesi, nei quali poter ancora fare riferimento alle disposizioni della versione precedente del 2021.
La data del 1° gennaio 2023 è da tenere presente anche perché scatteràun importante obbligo perle imprese che spediscono merci pericolose o rifiuti soggetti alla normativa: la nomina del consulente ADR.
Si ricorda che l’ADR 2019 ha introdotto all’ 1.8.3.1 anche la figura dello speditore tra i soggetti obbligati a nominare un consulente ADR. La misura transitoria 1.6.1.44 ha permesso alle imprese identificate solo come speditori, e che non avevano ancora nominato un consulente ADR, di usufruire dell’esenzione fino al 31 dicembre 2022.
Infatti, nell’ADR 2023 vediamo soppressa la misura transitoria confermando così l’onere di nomina del consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose anche per le aziende speditrici.
Date le numerose modifiche del testo dell’ADR 2023, di seguito vengono riportate e riassunte quelle più rilevanti.
Nella PARTE 1:
- al paragrafo 1.1.3.6 sulle esenzioni per unità di trasporto, viene introdotto il numero ONU 3291 – Rifiuti ospedalieri/medicali N.A.S., classe 6.2 – alla categoria di trasporto 2.
- Viene aggiunto un nuovo paragrafo, 1.1.4.7, sui Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d’America.
- Il capitolo 1.2 cambia denominazione in “Definizioni, unità di misura e abbreviazioni”. Alcune definizioni hanno subito modifiche sostanziali, come quelle per materie plastiche riciclate e pressione di servizio, e ne sono state introdotte di nuove come involucro di recipiente a pressione, materia plastica rinforzata con fibre, serbatoio interno. La modifica del nome anticipa già l’introduzione del nuovo paragrafo 1.2.3 che include tutte le abbreviazioni ricorrenti nel testo e che prima erano presenti al paragrafo 1.2.1.
- Nuove misure transitorie aggiunte al capitolo 1.6, tra cui quella del 1.6.1.49 (per il marchio per le batterie al litio – 5.2.1.9.2) potrà essere applicata fino al 31/12/2026. Da notate che con la versione 2023, non è più necessario inserire informazioni sul numero di telefono:
- I paragrafi 1.8.6 e 1.8.7 relativamente ai controlli amministrativi, al ruolo dell’autorità competente e degli organismi di controllo e rilascio dei certificati hanno subito notevoli modifiche dal punto di vista del contenuto.
Nella PARTE 2:
– nella lista delle rubriche collettive della classe 3 (liquidi infiammabili) è stata eliminata la rubrica UN 1169 e modificata la UN 1197 in “ESTRATTI, LIQUIDI per aromatizzare”;
– al 2.2.41.4, nella lista delle materie autoreattive classificate è stata aggiunta una nuova materia con relativa nota:
(11) il composto tecnico con i limiti di concentrazioni specificati può contenere fino al 12% di acqua e fino all’1% di impurità organiche
– nella lista del 2.2.52.4 sono stati aggiunti 3 perossidi (UN 3105, UN 3107, UN 3117) con diverse concentrazioni ed aggiunta una nuova nota al perossido di acetilacetone:
(32) Ossigeno attivo ≤ 4,15%
– Per la classe 8, viene specificato al 2.2.8.1.5.2 di attribuire il gruppo di imballaggio I per quelle materie corrosive alle quali non è possibile definire il gruppo di imballaggio in base ai test;
– l’aggiunta di una nota al 2.2.9.1.10.4.3.4 per la classificazione delle miscele per le categorie cronica 1 e 2 della classe 9 quando si hanno dati sulla tossicità: se il valore di CEx o NOEC della miscela ottenuto dalla prova è inferiori a 0,1 mg/l, non è necessario classificare la miscela in una categoria di pericolo di lunga durata.
La nuova edizione presenta modifiche anche alla Tabella A del cap. 3.2 (PARTE 3), sia per quanto riguarda la modifica della denominazione ufficiale di trasporto che per le altre informazioni riportate nelle varie colonne della tabella per talune rubriche che l’eliminazione della rubrica UN 1169, sia per l’aggiunta di un nuovo numero ONU, quale:
- 3550 DIIDROSSIDO DI COBALTO IN POLVERE, contenente non meno del 10% di particelle respirabili, 6.1, I.
Nell’ambito delle procedure di spedizione della PARTE 5, le principali modifiche riguardano la documentazione, in particolare vengono modificate le disposizioni relative ai rifiuti quando non è possibile misurare la quantità esatta dei rifiuti trasportati. Sul documento di trasporto dovrà comparire la dicitura: “QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2”.
Nella PARTE 6 numerose sono le modifiche che hanno interessato i recipienti a pressione, gli IBC e le cisterne, ma di rilievo sono le disposizioni per le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili che devono essere munite di valvole di sicurezza e devono avere una marcatura per le valvole di sicurezza (6.8.3.2.9.6):
Infine, nella PARTE 9 tra le modifiche vi è quella sulle disposizioni tecniche sulla prevenzione dei rischi d’incendio da applicare anche ai veicoli ibridi dotati di motopropulsore elettrico; in merito a quest’ultimo viene aggiunto un nuovo paragrafo, il 9.2.4.6.
Altre modifiche che troviamo in quest’ultima edizione hanno interessato:
- alcune disposizioni speciali del capitolo 3.3;
- alcune istruzioni di imballaggio ed il trasporto in cisterne mobili del capitolo 4;
- la dicitura da riportare sul documento di trasporto nel caso di merci trasportate in un recipiente a pressione di soccorso;
- informazioni supplementari in caso di applicazione di disposizioni speciali;
- nuova disposizione per materie trasportate allo stato fuso;
- le disposizioni della parte 7;
- la documentazione di bordo.
Dott.ssa Chim. Claudia Imperato