Novità introdotte con l’ADR 2021
Oggi, 1° luglio 2021, diventa obbligatorio l’applicazione dell’edizione 2021 dell’ADR (Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), accordo siglato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con la Legge del 12 agosto 1962 n.1839.
A livello europeo il trasporto terrestre ed interno di merci pericolose è regolamentato dalla Direttiva 2008/68/CE, recepita in Italia con il D. Lgs 27 gennaio 2010, n.35. Recentemente, la Direttiva 2020/1833 della Commissione ha modificato gli allegati della Direttiva 2008/68/CE per garantire l’adeguamento al progresso scientifico e tecnico della materia.
L’ADR, soggetto a revisione biennale, è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, ma la misura transitoria al capitolo 1.6.1.1 ha consentito di usufruire del periodo transitorio di 6 mesi, nei quali poter ancora fare riferimento alle disposizioni della versione precedente del 2019.
La prima novità introdotta nell’ADR 2021 è l’eliminazione del termine “Europeo” nel titolo “Accordo Europeo..”, cosa evidente anche nel certificato di approvazione per i veicoli al capitolo 9 (cfr. nuova misure transitoria 1.6.1.48).
Nella PARTE 1:
- al capitolo 1.2, sono state introdotte due nuove definizioni: “Rateo di dose” e “Regolamento IAEA per il Trasporto in Sicurezza del Materiale Radioattivo”, ed è stata modificata la definizione di “Temperatura di decomposizione auto accelerata (TDAA)”.
- Tra i compiti del consulente per la sicurezza, la cui nomina era già stata estesa anche alle imprese di spedizione con l’ADR 2019, vi è la redazione di una relazione d’incidente qualora si verifichi e rechi danno a persone, beni e ambiente. Dal 1° luglio 2021, anche lo scaricatore è tra le figure obbligate a presentare la relazione d’incidente all’autorità competente.
- In tema di security, intesa come misure o precauzioni da prendere per minimizzare il furto o l’uso improprio di merci pericolose, la tabella 1.10.3.1.2 relativa alla lista delle merci pericolose ad alto rischio è stata aggiornata con l’introduzione di nuovi numeri ONU e della divisione 1.6 per gli esplosivi.
La revisione della tabella ha avuto un conseguente impatto sulle prescrizioni supplementari del cap. 8.5.
Nella PARTE 2, le classi che hanno subito modifiche per i criteri di classificazione sono la 1 (esplosivi), 6.2 (infettanti), 7 (radioattivi) e 8 (corrosivi); modifiche dovute sia alla settima edizione del Manuale delle prove e dei criteri sia per l’introduzione di nuovi numeri ONU.
La nuova edizione presenta modifiche anche alla Tabella A del cap. 3.2 (PARTE 3), sia per l’introduzione di nuove disposizioni speciali e istruzioni d’imballaggio, sia per l’aggiunta di nuovi numeri ONU, quali:
- 0511 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili (1.1 B);
- 0512 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili (1.4 B);
- 0513 DETONATORI da mina ELETTRONICI programmabili (1.4 S);
- 3549 RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER L’UOMO, CATEGORIA A, solidi, o RIFIUTI MEDICALI INFETTANTI PER GLI ANIMALI unicamente, CATEGORIA A, solidi (classe 6.2).
Per le rubriche UN 3077 e 3082 (Materia pericolosa per l’ambiente) è stato introdotto il paragrafo 3.1.2.8.1.4 che consente l’uso di una rubrica generica come nome tecnico.
Es. UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURE), 9, III (-).
Nell’ambito delle procedure di spedizione della PARTE 5, le principali modifiche riguardano il marchio delle pile al litio e il marchio di attenzione per asfissia.
– Per le pile al litio, vengono modificate le dimensioni del marchio, passando a 100 x 100 mm e 100 x 70 mm, per le dimensioni ridotte. Viene, inoltre, specificato che il marchio deve essere di forma rettangolare o quadrata.
– Per il marchio di attenzione per asfissia, viene modificata l’iscrizione *: deve essere inserita la designazione ufficiale di trasporto indicata nella colonna (2) della Tabella A o il nome del gas asfissiante utilizzato come agente refrigerante o di condizionamento.
Possono essere aggiunte informazioni addizionali come “AGENTE REFRIGERANTE” o “AGENTE DI CONDIZIONAMENTO”.
Altra novità riguarda il documento di trasporto: per le merci che non hanno alcun codice di restrizione in galleria nella colonna (15) della Tabella A, secondo la modifica apportata al punto k del paragrafo 5.4.1.1.1, la dicitura è la seguente:
UN 3082, MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (PITTURA), 9, III (-) .
La PARTE 6 vede una puntualizzazione riguardo l’indicazione della data di fabbricazione del prototipo:
nel quadrante non è obbligatorio inserire le ultime due cifre dell’anno di fabbricazione dell’imballaggio al posto dell’asterisco (*), qualora venga collocato vicino al marchio “UN”.
Altre modifiche che troviamo in quest’ultima edizione hanno interessato:
- le disposizioni di trasporto in esenzione 1.1.3.7 relative al trasporto di dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica;
- le misure transitorie al capitolo 1.6, come l’introduzione di quella riguardante i recipienti a pressione per la classe 2 (1.6.2.16) e le cisterne in materia plastica rinforzata con fibre (1.6.3.100.2);
- sostituzione del termine “prova” con “ispezione”;
- alcune disposizioni al capitolo 6 nell’ambito della costruzione e prove degli imballaggi.
Dott.ssa Chim. Claudia Imperato